Superbonus 110% per consolidare i muri di contenimento
In passato i muri di contenimento erano costruiti in muratura “a gravità”. Significa che la funzione portante era affidata al loro peso e al loro spessore, in grado di equilibrare la spinta derivante dal terreno retrostante e dai manufatti su di esso presenti, come strade o edifici.
Questa antica tecnologia costruttiva, se ben realizzata, funziona benissimo, nonostante l’anzianità e il progresso scientifico. Entro certi limiti funziona bene anche dal punto di vista sismico.
I problemi nascono quando, per qualche motivo, viene meno l’intrinseco equilibrio strutturale che è alla base della loro esistenza. Le cause possono essere esterne, legate ad esempio al drenaggio delle acque o all’incremento dei sovraccarichi gravanti su di essi. Oppure interne, in quanto può succedere che i manufatti, in origine, non fossero dotati delle necessarie caratteristiche di massa e di resistenza.
In tal caso possono manifestarsi fessurazioni e cedimenti non solo nei muri ma anche nelle opere retrostanti. Un vero e proprio effetto a catena che, se interessa gli edifici, può risultare preoccupante.
Le tecniche di intervento
Le tecniche di intervento possono essere molteplici. Anzitutto occorre svolgere uno studio che individui le cause che hanno determinato i dissesti, affinché vengano messe in campo opere finalizzate a “neutralizzarle”, ripristinando così gli equilibri originari.
La “diagnosi” è sicuramente la fase più delicata e più importante, in assenza della quale si rischia di fare cose inutili, costose e, potenzialmente, anche dannose.
Per questo occorre interpellare un tecnico abilitato, uno “strutturista”, che analizzi la geologia del terreno e le condizioni al contorno, e che effettui un progetto di consolidamento.
Gli interventi possono prevedere l’introduzione di tiranti, oppure la realizzazione di una palificata retrostante, oppure più semplicemente la regimentazione delle acque.
Nei casi più gravi, dove magari sono già avvenuti dei crolli parziali, si può prevedere la ricostruzione del muro con la stessa tecnologia originaria o mediante contromuri in cemento armato.
Le agevolazioni fiscali
Non è detto che il proprietario del muro, condominio o persona fisica che sia, debba pagare tutto di tasca propria. Le opere di “riparazione e rifacimento” dei “muri esterni di contenimento”, con “materiali e sagoma uguali a quelli preesistenti” sono esplicitamente citate nella “tabella riassuntiva dei lavori agevolabili” contenuta nella Guida per le ristrutturazioni edilizie dell’Agenzia delle Entrate.
È certo quindi che valgono le detrazioni fiscali ordinarie al 50%, con possibilità di cessione a istituti di credito.
Tuttavia l’argomento è stato affrontato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n.706 del 2021. In tale occasione è stato sancito il principio secondo il quale se “l’intervento di consolidamento del muro di contenimento dell’immobile, e ricostruzione dello stesso con criteri antisismici” è finalizzato a “garantire un adeguato confinamento del terreno di fondazione ed evitarne i cedimenti”, allora può “rientrare tra quelli antisismici ammessi al Superbonus”.
Tuttavia, a detta del Fisco, tale valutazione “necessita di accertamenti di tipo tecnico, che esulano dalle competenze esercitabili dalla scrivente in sede di interpello. In particolare, l’eventuale riconducibilità dell’intervento descritto dall’Istante a quelli ammessi al Superbonus potrà essere valutata dal professionista incaricato di asseverare – in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 – l’efficacia dello stesso al fine della riduzione del rischio sismico”.
In parole povere significa che è possibile fruire anche della detrazione fiscale maggiorata, nella misura del 110%, se un tecnico è in grado di dimostrare che gli effetti del consolidamento del muro riducono il rischio sismico di un edificio residenziale del quale il muro è pertinenza.
In tal caso, effettuando oltre alla progettazione strutturale “ordinaria” e oltre alla pratica edilizia anche l’attestazione inerente al Sismabonus (allegazione del mod. B alla CILAS) si avrà pieno accesso al 110%.
Per molti, ma non per tutti
Se i muri di sostegno sono posti a valle di un edificio e se l’edificio non è molto distante dal muro, è abbastanza facile dimostrare l’interferenza fra i due, soprattutto in contesti scoscesi e, di conseguenza, accedere al Superbonus.
Chiaramente il professionista incaricato dovrà compiere tutte le valutazioni e gli accertamenti necessari, poiché la responsabilità di questo aspetto è solo sua, come ha scritto l’Agenzia delle Entrate nell’interpello 706/2021.
Se invece è il muro a monte dell’edificio ad avere problemi, le cose sono diverse. È pur vero che anche il cedimento del muro “di sopra” potrebbe determinare danni importanti al fabbricato “di sotto” ed è anche vero che tra i due potrebbe esserci un rapporto di pertinenzialità, ma il nesso causa-effetto/muro-edificio, ex-ante/ex-post, è molto più discutibile e incerto.
In tal caso infatti il muro non ha la funzione di sostenere il terreno sul quale a sua volta insiste il basamento del fabbricato e quindi, a meno di situazioni particolari, risulterà difficile poter attestare il miglioramento strutturale dell’edificio, che è il requisito imprescindibile per accedere al Super Sismabonus 110%.